PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge disciplina le tipologie e le modalità degli interventi che lo Stato dispone in favore dei soggetti incontinenti, stomizzati e portatori di malformazioni ano-rettali.

Art. 2.

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono:

          a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria media o grave;

          b) coloro che soffrono di incontinenza uro-fecale e ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un nuovo collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei;

          c) i soggetti portatori delle seguenti urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;

          d) i soggetti portatori di stomia intestinale: ileo o colostomia.

Art. 3.

      1. Le aziende sanitari locali (ASL) assicurano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, a titolo completamente gratuito, gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi necessari e connessi alla loro patologia e invalidità. A tale scopo le ASL utilizzano gli appositi stanziamenti del Servizio sanitario nazionale.

 

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Art. 4.

      1. Gli interventi previsti dall'articolo 3 sono i seguenti:

          a) fornitura di presìdi sanitari in regime di libera scelta utili per garantire la funzionalità e migliorare la condizione di vita dei pazienti, riferita anche alla quantità e qualità della vita di relazione;

          b) interventi di riabilitazione funzionale;

          c) riabilitazione psichica e sostegno psicologico, in particolare nelle prime fasi della nuova condizione post-chirurgica;

          d) insegnamento ai pazienti delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'igiene delle incontinenze medio-gravi e delle stomie;

          e) informazione tempestiva e puntuale dei pazienti su tutti i presìdi necessari e sulle modalità per ottenerli, in tempi rapidi e a titolo completamente gratuito, dalle competenti ASL;

          f) assistenza burocratica per il rapido disbrigo delle pratiche relative alle richieste per l'ottenimento dei presìdi di cui alle lettere da a) a e);

          g) rilascio delle certificazioni mediche necessarie a fini assistenziali, riabilitativi e previdenziali;

          h) controllo periodico della funzionalità e della condizione della stomia e della incontinenza urinaria, con particolare riferimento alla qualità dei presìdi utilizzati e alle tipologie di riabilitazione attuate;

          i) in caso di necessità, assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro e in particolare, nel caso di bambini stomizzati con atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente, nelle scuole di ogni ordine e grado;

          l) assistenza domiciliare da parte di personale infermieristico specializzato, in particolare per i soggetti anziani o non

 

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autosufficienti e nei confronti dei soggetti in età pediatrica.

Art. 5.

      1. Al fine di assicurare gli interventi di cui all'articolo 4, in ogni provincia è istituito un centro riabilitativo provinciale dell'incontinenza, che si avvale di personale medico e infermieristico specializzato in stomaterapia e incontinenza urinaria al fine di far fronte ai problemi dell'incontinenza uro-fecale, temporanea o permanente.
      2. Uno specialista dei centri di cui al comma 1 presenzia alle visite collegiali per il riconoscimento dell'invalidità civile o dell'handicap.

Art. 6.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce:

          a) i presìdi sanitari da fornire ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie e il quantitativo mensile di materiale da concedere loro gratuitamente;

          b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti e il loro impegno orario per ciascuno di essi;

          c) la dotazione minima di attrezzature necessaria nei locali e nei servizi pubblici per fare fronte alle esigenze igieniche, sanitarie, sociali e di relazione dei soggetti di cui all'articolo 2;

          d) la dotazione organica dei centri di cui all'articolo 5.

Art. 7.

      1. Gli infermieri professionali stomaterapisti, specializzati a seguito di appositi corsi, frequentati presso le università o presso la Scuola nazionale di formazione dell'Associazione italiana operatori sanitari

 

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stomaterapia (AIOSS), hanno titolo e devono operare all'interno dei centri di cui all'articolo 5.

Art. 8.

      1. Gli incontinenti medio-gravi e gli stomizzati che hanno documentate necessità fisiologiche e di relazione possono ottenere dalle ASL protesi e ausili integrativi, purché prescritti da uno specialista chirurgo, urologo o geriatra in servizio presso una struttura pubblica. Tali prescrizioni integrative hanno validità annuale e possono essere rinnovate.

Art. 9.

      1. Le ASL e l'Associazione italiana stomizzati (AISTOM) collaborano con gli assessorati regionali alla sanità al fine di promuovere apposite campagne di sensibilizzazione alla prevenzione del carcinoma colorettale, invitando tutti i cittadini di età superiore ai trenta anni che lo desiderano a sottoporsi periodicamente a semplici esami diagnostici gratuiti, per prevenire l'insorgenza del carcinoma colorettale e ridurre la relativa mortalità. Per conseguire tale scopo sono individuate e segnalate strutture pubbliche appositamente attrezzate.
      2. Al fine di censire i casi di carcinoma colorettale, presso gli assessorati di cui al comma 1 è istituito un registro regionale della poliposi familiare e dei tumori.

Art. 10.

      1. I lavoratori stomizzati hanno diritto a un'ora di permesso giornaliero regolarmente retribuito per le particolari esigenze igienico-sanitarie derivanti della loro condizione.